(Definizione degli obiettivi e delle spese per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Contestualmente alla presentazione dello schema di programma dell’attività amministrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 3, il Datore di lavoro presenta al Collegio dei Questori una relazione programmatica, nella quale sono indicati:

    1. le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l’adempimento dei propri obblighi normativi;
    2. gli obiettivi di miglioramento ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le relative priorità, identificati sulla base degli esiti della valutazione dei rischi residui anche attraverso l’istruttoria condotta congiuntamente con i Servizi competenti;
    3. le misure e/o le tipologie degli interventi programmati dai Servizi competenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonché le risorse finanziarie necessarie.
  2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), e i relativi oneri sono specificamente evidenziati nei programmi settoriali di cui all’articolo 7, comma 2.
  3. Eventuali interventi urgenti non previsti nella relazione di cui al comma 1 e non contenuti nei programmi settoriali ai sensi del comma 2 sono adottati con apposito assestamento dei programmi settoriali stessi.
  4. Il Collegio dei Questori prende atto degli interventi di cui ai commi 2 e 3. Negli altri casi, richiede informazioni e chiarimenti al Datore di lavoro che incarica i competenti Servizi di svolgere un supplemento di istruttoria; all’esito di tale istruttoria il Datore di lavoro presenta al Collegio dei Questori una relazione che può recare modificazioni agli interventi indicati o confermarli. Esaminata la relazione, il Collegio adotta la conseguente deliberazione.
  5. In casi straordinari di necessità e di urgenza, ove non sia possibile provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, il Datore di lavoro, con propria determinazione, può disporre spese, anche a valere sui fondi di riserva di cui all’articolo 11, dandone tempestiva comunicazione ai deputati Questori.
  6. Il Responsabile per la sicurezza sul lavoro dà comunicazione al Collegio dei Questori delle convenzioni per le prestazioni professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei relativi oneri. Con successiva determinazione il Datore di lavoro procede all’autorizzazione di spesa.