(Misure alternative)

  1. Ove in sede di applicazione di norme a contenuto tecnico emergano profili di incompatibilità con il regolare svolgimento delle attività istituzionali della Camera, il Collegio dei Questori può richiedere al Datore di lavoro di presentare una relazione tecnica sull’intervento che dovrebbe essere effettuato, recante anche l’indicazione delle misure che garantiscano un livello di protezione equivalente.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Datore di lavoro si avvale di un Comitato di esperti, di volta in volta individuati dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro, d’intesa con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle caratteristiche tecniche dell’intervento. Il Comitato di cui al presente articolo definisce le misure indicate dal comma 1, una volta acquisite le informazioni dai Servizi competenti.
  3. Acquisita la relazione tecnica di cui al comma 1, il Collegio dei Questori, ove ritenga sussistente l’incompatibilità, riferisce all’Ufficio di Presidenza le sue valutazioni conclusive, ai fini della deliberazione circa la situazione di incompatibilità e l’eventuale adozione delle misure alternative.
  4. Il Comitato di cui al comma 2 può essere convocato dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro per l’espressione di pareri su progetti che comportano modificazioni dello stato dei luoghi o delle condizioni di utilizzo degli stessi, anche al fine di individuare le misure di cui al comma 1.
  5. Le misure adottate in relazione a quanto previsto dal presente articolo sono comunicate dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro ai dirigenti e ai preposti interessati, nonché ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.