Regolamenti interni
TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 86
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(Dirigenti ai fini della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Le funzioni di dirigente ai fini della normativa dell’ordinamento generale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono esercitate dai Vice Segretari generali, dai consiglieri Capo Servizio, dai consiglieri Capo Ufficio della Segreteria generale e dai Titolari di incarichi assimilati, sulla base delle competenze attribuite ai sensi del Regolamento dei Servizi e del personale, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti interni.
- In assenza del soggetto che svolge funzioni di dirigente ai sensi del comma 1, tali funzioni sono svolte dal consigliere Capo Ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato che lo sostituisce, o comunque dal soggetto che ne esercita le funzioni nel periodo di assenza; i consiglieri Capo Ufficio e gli altri soggetti di cui al presente comma devono essere informati sistematicamente dai soggetti di cui al comma 1 di ogni notizia rilevante per tale finalità.
- In particolare, i soggetti di cui al comma 1, nonché limitatamente al periodo di supplenza, quelli di cui al comma 2, provvedono affinché siano conformi alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- le attività dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture;
- le prestazioni di terzi svolte in esecuzione di contratti attinenti alle rispettive competenze. A tal fine si avvalgono delle attività del dipendente responsabile e assicurano, con il supporto del Responsabile per la sicurezza sul lavoro, lo svolgimento delle prescritte attività di cooperazione e coordinamento.
- Sulla base delle competenze attribuite dal Regolamento dei Servizi e del personale e dal presente regolamento, con determinazione del Datore di lavoro, sentiti i soggetti di cui al comma 1, è effettuata la ricognizione delle ulteriori funzioni di ciascuno dei soggetti medesimi.
- Per le finalità indicate nel comma 3, nonché per la verifica di eventuali carenze riscontrate in ordine allo stato dei luoghi o delle attrezzature in uso alla struttura da essi diretta, i soggetti di cui al comma 1, nonché limitatamente al periodo di supplenza, quelli di cui al comma 2, possono chiedere la collaborazione del Responsabile per la sicurezza sul lavoro.