(Dirigenti ai fini della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Le funzioni di dirigente ai fini della normativa dell’ordinamento generale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono esercitate dai Vice Segretari generali, dai consiglieri Capo Servizio, dai consiglieri Capo Ufficio della Segreteria generale e dai Titolari di incarichi assimilati, sulla base delle competenze attribuite ai sensi del Regolamento dei Servizi e del personale, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti interni.
  2. In assenza del soggetto che svolge funzioni di dirigente ai sensi del comma 1, tali funzioni sono svolte dal consigliere Capo Ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato che lo sostituisce, o comunque dal soggetto che ne esercita le funzioni nel periodo di assenza; i consiglieri Capo Ufficio e gli altri soggetti di cui al presente comma devono essere informati sistematicamente dai soggetti di cui al comma 1 di ogni notizia rilevante per tale finalità.
  3. In particolare, i soggetti di cui al comma 1, nonché limitatamente al periodo di supplenza, quelli di cui al comma 2, provvedono affinché siano conformi alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
    1. le attività dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture;
    2. le prestazioni di terzi svolte in esecuzione di contratti attinenti alle rispettive competenze. A tal fine si avvalgono delle attività del dipendente responsabile e assicurano, con il supporto del Responsabile per la sicurezza sul lavoro, lo svolgimento delle prescritte attività di cooperazione e coordinamento.
  4. Sulla base delle competenze attribuite dal Regolamento dei Servizi e del personale e dal presente regolamento, con determinazione del Datore di lavoro, sentiti i soggetti di cui al comma 1, è effettuata la ricognizione delle ulteriori funzioni di ciascuno dei soggetti medesimi.
  5. Per le finalità indicate nel comma 3, nonché per la verifica di eventuali carenze riscontrate in ordine allo stato dei luoghi o delle attrezzature in uso alla struttura da essi diretta, i soggetti di cui al comma 1, nonché limitatamente al periodo di supplenza, quelli di cui al comma 2, possono chiedere la collaborazione del Responsabile per la sicurezza sul lavoro.