(Datore di lavoro ai fini della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Le funzioni di datore di lavoro, ai fini della normativa dell’ordinamento generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono esercitate dal Segretario generale, nei limiti delle competenze attribuitegli dal Regolamento dei Servizi e del personale, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti interni. Il datore di lavoro di cui al presente articolo è di seguito denominato «Datore di lavoro».
  2. Gli obblighi del Datore di lavoro consistenti nell’individuazione di interventi da effettuare ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si considerano assolti con la presentazione delle relative indicazioni nell’ambito dei programmi settoriali ai sensi dell’articolo 91, commi 2, 3 e 4.
  3. Con riferimento a tutti gli ambienti di lavoro, compresi nelle sedi e strutture gestite dalla Camera, ed alle attività lavorative ivi svolte dai dipendenti della Camera, il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il conseguente documento ai sensi del comma 5; designa il responsabile e gli addetti del Servizio di prevenzione e protezione; designa il medico competente.
  4. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Datore di lavoro si avvale della collaborazione del Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui all’articolo 37, comma 1, del Regolamento dei Servizi e del personale, denominato «Responsabile per la sicurezza sul lavoro», al quale con propria determinazione può delegare le seguenti funzioni:
    1. cura dei rapporti con il Servizio di prevenzione e protezione e coordinamento delle attività del medesimo;
    2. cura dei rapporti con il medico competente e coordinamento delle attività del medesimo;
    3. attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 91, comma 6;
    4. cura dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    5. ulteriori funzioni non espressamente qualificate come non delegabili dalla normativa vigente.
  5. Il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi, aggiornandola ove prescritto, ed elabora il conseguente documento di cui al comma 3 avvalendosi del Servizio di prevenzione e protezione e, ove prescritto, del medico competente. A tal fine il Servizio di prevenzione e protezione, tramite il Responsabile per la sicurezza sul lavoro, acquisisce annualmente dai competenti Servizi tutti gli atti, le documentazioni tecniche e gli altri elementi informativi ad essi richiesti. Sulla valutazione dei rischi sono consultati i rappresentanti dei lavoratori di cui all’articolo 89.
  6. Nei casi in cui un organo della Camera, nel compiere atti di propria competenza, debba tenere conto di requisiti o vincoli previsti da norme di legge o di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli obblighi del Datore di lavoro si considerano assolti con la segnalazione all’organo competente, da parte del Datore di lavoro medesimo, dei predetti requisiti o vincoli.
  7. Il Datore di lavoro riferisce al Collegio dei Questori sui casi nei quali vengano messi in atto, da parte di deputati, comportamenti o azioni suscettibili di creare situazioni di pericolo o altrimenti arrecare danni alla salute o alla sicurezza sul lavoro dei dipendenti della Camera. Gli obblighi del Datore di lavoro, conseguenti ai predetti comportamenti o azioni, si considerano assolti con la segnalazione al Collegio dei Questori del tenore degli obblighi medesimi. Il Collegio dei Questori investe della questione, se necessario, l’Ufficio di Presidenza, ai fini dell’assunzione delle conseguenti determinazioni.