(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

  1. I lavoratori della Camera esercitano il diritto alla consultazione e alla partecipazione mediante l’elezione o la designazione di rappresentanti per la sicurezza con le modalità stabilite attraverso lo strumento di contrattazione ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento dei Servizi e del personale. Mediante la contrattazione è determinata altresì la durata, non inferiore a tre anni, dell’incarico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui al presente comma.
  2. L’accesso ai luoghi e agli ambienti di lavoro e l’acquisizione di informazioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono essere limitati, in funzione di particolari esigenze, con deliberazione del Comitato per la Sicurezza.