(Norme applicabili)

  1. Alle procedure di selezione dei contraenti e alle altre attività amministrative della Camera in materia di contratti di lavori, servizi e forniture si applicano le norme dell’Unione europea con diretta efficacia vincolante e, per quanto non diversamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente per i contratti pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione della Camera è qualificata a svolgere procedure di selezione del contraente senza limiti di importo.