(Contenuto dei contratti)

  1. I contratti devono indicare:

    1. il termine di inizio e di conclusione dell’esecuzione della prestazione contrattuale;
    2. l’importo;
    3. le modalità di pagamento. I contratti possono prevedere che il pagamento avvenga per acconti definiti in relazione agli stati di avanzamento presentati dall’appaltatore o dal fornitore con detrazione delle quote a garanzia dell’esito del collaudo finale;
    4. i tempi e le modalità per l’accertamento della regolare esecuzione e per l’effettuazione dei collaudi, sia di quelli in corso d’opera sia di quelli finali.
  2. I contratti indicano, salvo esigenze oggettive e comprovate, le penali previste nel caso di inadempienze contrattuali.
  3. I contratti possono prevedere anticipazioni all’atto della stipula in ragione dell’oggetto o degli usi commerciali. L’Amministrazione valuta l’opportunità di prevedere che il privato contraente presenti apposita cauzione.
  4. Il consigliere Capo del Servizio competente, con proprio provvedimento motivato sulla base delle ragioni previste dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, può prevedere che l'esecuzione delle prestazioni la cui spesa sia stata autorizzata sia anticipata rispetto alla stipula del contratto.
  5. I contratti possono prevedere che un decimo dell’importo sia trattenuto a garanzia fino al collaudo definitivo favorevole ovvero ad attestazione di regolare esecuzione. In casi eccezionali può essere alternativamente prevista la presentazione di idonea cauzione di identico importo.
  6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, è allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, predisposto ai sensi dell’articolo 96 del presente regolamento. Tali disposizioni si applicano altresì alla redazione della versione preliminare del medesimo documento da allegare alla documentazione di gara.
  7. Ogni modificazione del contenuto del contratto di cui al comma 1 deve essere oggetto di atto aggiuntivo.
  8. L’obbligo per il contraente di sottostare, alle stesse condizioni, all’aumento delle forniture o prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale deve essere sottoposto ad autorizzazione di spesa.