(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

  1. L’Amministrazione della Camera provvede alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi pubblici ai sensi dei commi 2 e 3.
  2. Gli avvisi e i bandi di gara relativi a contratti di rilevanza europea sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai fini della loro pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
  3. Gli avvisi e i bandi di gara relativi a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, compresi quelli di valore inferiore alla soglia europea, sono altresì pubblicati sul sito internet della Camera dei deputati. Il Collegio dei Questori può stabilire forme di pubblicità specifiche, suddivise per le procedure per le quali non è richiesta la pubblicazione del bando, anche per fasce di valore.