Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 44
(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
- L’Amministrazione della Camera provvede alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi pubblici ai sensi dei commi 2 e 3.
- Gli avvisi e i bandi di gara relativi a contratti di rilevanza europea sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai fini della loro pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
- I bandi e i connessi avvisi relativi alle procedure per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, compresi quelli di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, sono altresì pubblicati nel sito internet della Camera dei deputati. Per le procedure per le quali non è richiesta la pubblicazione del bando il Collegio dei Questori può stabilire forme di pubblicità specifiche5.
Note:
(5)Comma 3 articolo 44 sostituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.