Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 48
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(Stipula dei contratti)
- Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione, se delegato del Segretario generale, può sottoscrivere, anche in modalità digitale, i contratti in rappresentanza dell’Amministrazione, in conformità alla spesa autorizzata. Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione può delegare la sottoscrizione dei contratti ad altri consiglieri del medesimo Servizio.
- Per le spese di importo inferiore ad euro 60.000 per lavori e ad euro 50.000 per forniture e servizi si può provvedere sulla base di appositi ordini adottati, su proposta dei Servizi competenti, dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione, recanti condizioni contrattuali predisposte in via generale. Gli ordini adottati in esecuzione dei contratti di somministrazione sono firmati dal consigliere Capo Servizio competente.
- Nei casi di sopravvenuta urgenza, motivata nella autorizzazione di spesa, qualora il ricorso alla ordinarie procedure per la stipula di un contratto non sia compatibile con l’esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi o di prestazioni essenziali, su proposta del Servizio competente, è consentito il ricorso ad ordini anche per l’esecuzione di lavori di importo compreso fra euro 60.000 ed euro 90.000 e per forniture e servizi di importo compreso fra euro 50.000 ed euro 80.000. Tali ordini, adottati dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione, sono sottoposti a visto preventivo di legittimità da parte del Servizio Controllo Amministrativo, che provvede al rilascio entro un giorno lavorativo dalla richiesta. Per tali ordini è prevista l’emissione del certificato di regolare esecuzione.