Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 42
.
(Vigilanza)
- La vigilanza sulle procedure di selezione dei contraenti e sulle altre attività amministrative e negoziali della Camera è esercitata, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento della Camera, dal Collegio dei Questori, al fine di garantire l’osservanza dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di contratti di lavori, servizi e forniture nonché di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici e, segnatamente, di quelli di correttezza e trasparenza nella scelta del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti.