(Vigilanza)

  1. La vigilanza sulle procedure di selezione dei contraenti e sulle altre attività amministrative e negoziali della Camera è esercitata, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento della Camera, dal Collegio dei Questori, al fine di garantire l’osservanza dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di contratti di lavori, servizi e forniture nonché di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici e, segnatamente, di quelli di correttezza e trasparenza nella scelta del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti.