Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 54
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(Accertamento della regolare esecuzione)
- Le forniture di beni e servizi la cui prestazione costituisce oggetto di contratti stipulati dall’Amministrazione sono soggette ad accertamento della regolare esecuzione.
- L’accertamento della regolare esecuzione in corso d’opera può essere previsto per prestazioni che comportino pluralità di interventi, diversi per specie o modalità temporali di esecuzione. L’accertamento in corso d’opera è obbligatorio nelle ipotesi in cui il completamento dell’intervento impedisca l’accertamento tecnico od economico di singole parti dello stesso.
- Le operazioni per l’accertamento della regolare esecuzione consistono nell’esame, nelle verifiche e nelle prove tecniche necessarie ad accertare la rispondenza delle forniture alle prescrizioni del contratto, nei riscontri di misura e prezzo, nell’esame di eventuali riserve e nella redazione delle relative certificazioni.
- Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, si procede alla redazione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 55 e 56.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese indicate nell’articolo 26 e nell’articolo 48, comma 2, fatto salvo quanto previsto in materia di lavori e quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 48. In tali casi si provvede mediante attestazione di regolarità sui documenti giustificativi.