(Contratti secretati)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 44, il Comitato per la Sicurezza delibera motivatamente in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di sicurezza o di segretezza, relativamente a contratti di lavori, servizi e forniture di interesse della Camera dei deputati, in ragione delle quali debba applicarsi la legislazione vigente per i contratti pubblici relativa ai contratti secretati. I contratti di cui al presente comma sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, comprese le necessarie abilitazioni di sicurezza.
  2. L’affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene:
    1. per affidamento diretto, ricorrendone le condizioni previste dall’ordinamento nonché quando la negoziazione con più di un operatore economico non sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di segretezza;
    2. previo esperimento di una procedura informale cui sono invitati un numero di operatori economici coerente con il valore del contratto e a condizione che sussistano più operatori economici qualificati in relazione all’oggetto del contratto.
  3. Con delibera del Collegio dei deputati Questori sono definite le modalità applicative del presente articolo.