(Contratti secretati)6

  1. In deroga all’articolo 44, il Comitato per la Sicurezza delibera motivatamente in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di sicurezza o di segretezza, relativamente a contratti di lavori, servizi e forniture di interesse della Camera dei deputati. I contratti di cui al presente comma sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, comprese le necessarie abilitazioni di sicurezza.
  2. L’affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene:
    1. per affidamento diretto, ricorrendone le condizioni previste dall’ordinamento nonché quando la negoziazione con più di un operatore economico non sia compatibile con  le esigenze di sicurezza e di segretezza;
    2. previo esperimento di una procedura informale cui siano invitati almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di segretezza.
  3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 82, comma 7, ai contratti secretati si applicano le disposizioni di legge e i principi previsti nell’ordinamento generale per tale tipologia di contratti.
  4. Alla stipula dei contratti secretati provvedono i consiglieri delegati dal Segretario generale, in conformità alla spesa autorizzata.
  5. Con deliberazione del Collegio dei Questori sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dell’istruttoria della spesa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, al fine di tutelare le esigenze di sicurezza e di segretezza.
Note:

(6)Articolo 45 sostituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.