Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 45
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(Contratti secretati)
- In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 44, il Comitato per la Sicurezza delibera motivatamente in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di sicurezza o di segretezza, relativamente a contratti di lavori, servizi e forniture di interesse della Camera dei deputati, in ragione delle quali debba applicarsi la legislazione vigente per i contratti pubblici relativa ai contratti secretati. I contratti di cui al presente comma sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, comprese le necessarie abilitazioni di sicurezza.
- L’affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene:
- per affidamento diretto, ricorrendone le condizioni previste dall’ordinamento nonché quando la negoziazione con più di un operatore economico non sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di segretezza;
- previo esperimento di una procedura informale cui sono invitati un numero di operatori economici coerente con il valore del contratto e a condizione che sussistano più operatori economici qualificati in relazione all’oggetto del contratto.
- Con delibera del Collegio dei deputati Questori sono definite le modalità applicative del presente articolo.