Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 45
(Contratti secretati)6
- In deroga all’articolo 44, il Comitato per la Sicurezza delibera motivatamente in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di sicurezza o di segretezza, relativamente a contratti di lavori, servizi e forniture di interesse della Camera dei deputati. I contratti di cui al presente comma sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, comprese le necessarie abilitazioni di sicurezza.
- L’affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene:
- per affidamento diretto, ricorrendone le condizioni previste dall’ordinamento nonché quando la negoziazione con più di un operatore economico non sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di segretezza;
- previo esperimento di una procedura informale cui siano invitati almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di segretezza.
- Ai fini di quanto previsto dall’articolo 82, comma 7, ai contratti secretati si applicano le disposizioni di legge e i principi previsti nell’ordinamento generale per tale tipologia di contratti.
- Alla stipula dei contratti secretati provvedono i consiglieri delegati dal Segretario generale, in conformità alla spesa autorizzata.
- Con deliberazione del Collegio dei Questori sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dell’istruttoria della spesa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, al fine di tutelare le esigenze di sicurezza e di segretezza.
Note:
(6)Articolo 45 sostituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.