Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 49
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(Prestazione d’opera intellettuale)
- Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvi i predetti casi eccezionali, è garantita comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.