(Commissioni giudicatrici – seggio di gara)

  1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari, fino a un massimo di cinque.
  2. La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le funzioni di segreteria della commissione giudicatrice sono svolte dal Servizio Amministrazione.
  3. La commissione giudicatrice è presieduta da un Vice Segretario generale ovvero da un consigliere con funzione di Capo Servizio, di Capo Ufficio della Segreteria generale o di Capo Ufficio o titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato. Gli altri commissari sono nominati tra i consiglieri ovvero tra i dipendenti di quarto livello o della fascia dei quadri intermedi. I dipendenti componenti delle commissioni aggiudicatrici devono aver maturato nel ruolo una anzianità complessiva di almeno 3 anni.
  4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché quando ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari possono essere nominati tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    1. professionisti;
    2. professori universitari di ruolo.
  5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
  6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  7. La commissione giudicatrice è nominata dal Collegio dei Questori, su proposta del Segretario generale. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvi i casi di motivato impedimento o di annullamento derivato da vizio di composizione della commissione.
  9. Gli eventuali oneri per i componenti esterni della commissione e per gli esperti dei quali la commissione stessa può avvalersi sono inseriti nella autorizzazione di spesa relativa al contratto del cui affidamento si tratta.
  10. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la scelta della migliore offerta è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, nominato dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione, in quanto delegato del Segretario generale, tra i soggetti di cui al comma 3, primo periodo.