(Commissioni giudicatrici. Seggio di gara)

  1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di commissari fino al massimo di cinque.
  2. La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le funzioni di segreteria della commissione giudicatrice sono svolte dal Servizio Amministrazione.
  3. La commissione giudicatrice è presieduta da un consigliere parlamentare7. Gli altri commissari sono nominati tra i consiglieri ovvero tra i dipendenti di quarto livello o della fascia dei quadri intermedi. I dipendenti componenti delle commissioni giudicatrici devono avere maturato nel ruolo un'anzianità complessiva di almeno tre anni.
  4. In caso di accertata carenza di adeguate professionalità in organico nonché quando ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari possono essere nominati tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero, secondo un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    1. professionisti;
    2. professori universitari di ruolo.
  5. Non possono essere nominati commissari coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.
  6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici. I commissari diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  7. La commissione giudicatrice è nominata dal Collegio dei Questori, su proposta del Segretario generale. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice per le procedure informali di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) è nominata dal Comitato per la Sicurezza.
  8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvi i casi di motivato impedimento o di annullamento derivato da vizio nella composizione della commissione.
  9. Gli eventuali oneri per i componenti esterni della commissione e per gli esperti dei quali la commissione stessa può avvalersi sono inseriti nell'autorizzazione di spesa relativa al contratto del cui affidamento si tratta.
  10. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la scelta della migliore offerta è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, nominato dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione, in quanto delegato del Segretario generale, tra i soggetti di cui al comma 3, primo periodo.
Note:

(7)Commi 3, 5 e 7 articolo 46 modificati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.