Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 46
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(Commissioni giudicatrici – seggio di gara)
- Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari, fino a un massimo di cinque.
- La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le funzioni di segreteria della commissione giudicatrice sono svolte dal Servizio Amministrazione.
- La commissione giudicatrice è presieduta da un Vice Segretario generale ovvero da un consigliere con funzione di Capo Servizio, di Capo Ufficio della Segreteria generale o di Capo Ufficio o titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato. Gli altri commissari sono nominati tra i consiglieri ovvero tra i dipendenti di quarto livello o della fascia dei quadri intermedi. I dipendenti componenti delle commissioni aggiudicatrici devono aver maturato nel ruolo una anzianità complessiva di almeno 3 anni.
- In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché quando ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari possono essere nominati tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti;
- professori universitari di ruolo.
- Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- La commissione giudicatrice è nominata dal Collegio dei Questori, su proposta del Segretario generale. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvi i casi di motivato impedimento o di annullamento derivato da vizio di composizione della commissione.
- Gli eventuali oneri per i componenti esterni della commissione e per gli esperti dei quali la commissione stessa può avvalersi sono inseriti nella autorizzazione di spesa relativa al contratto del cui affidamento si tratta.
- Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la scelta della migliore offerta è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, nominato dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione, in quanto delegato del Segretario generale, tra i soggetti di cui al comma 3, primo periodo.