(Termini e modalità procedurali)

  1. All’accertamento della regolare esecuzione dei contratti aventi ad oggetto forniture e servizi si procede entro trenta giorni dal termine dell’esecuzione della prestazione, salvo diversa previsione contrattuale. Nei casi in cui non è prevista la sottoscrizione del certificato per accettazione da parte del soggetto contraente, nel citato termine di trenta giorni è compresa la trasmissione del certificato, corredato dagli eventuali allegati, al Servizio per il Controllo amministrativo, al Servizio Amministrazione e al Servizio Tesoreria.
  2. Nei casi in cui il certificato attestante la regolare esecuzione debba essere sottoscritto dal soggetto contraente, il Servizio competente, entro i termini previsti dal comma 1, trasmette al medesimo soggetto tale documento, già sottoscritto dal consigliere Capo del Servizio medesimo. Successivamente alla sottoscrizione del soggetto contraente, il certificato è trasmesso, corredato dagli eventuali allegati, al Servizio per il Controllo amministrativo, al Servizio Amministrazione e al Servizio Tesoreria entro il giorno successivo alla data di arrivo del certificato sottoscritto dal collaudatore e dai soggetti previsti dall’articolo 55, comma 5.
  3. I certificati di collaudo o di regolare esecuzione di forniture e servizi, trasmessi con gli eventuali allegati, entro i termini previsti ai commi 1 e 2, sono sottoposti al controllo di legittimità del Servizio per il Controllo amministrativo che ne verifica la regolarità entro i venti giorni successivi alla data di trasmissione. A tal fine, i Servizi competenti, su richiesta del Servizio per il Controllo amministrativo, sono tenuti a trasmettere tutti gli atti relativi all’esecuzione del contratto.
  4. I pagamenti delle relative somme avvengono entro i termini contrattualmente stabiliti, decorrenti dalla data di arrivo del certificato di collaudo sottoscritto dal collaudatore e dai soggetti previsti dall’articolo 55, comma 5, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione.