Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 43
(Comunicazioni e pubblicità)
- Il Collegio dei Questori stabilisce quali informazioni concernenti le attività amministrative della Camera sono comunicate, anche tramite collegamenti informatici, agli organismi nazionali ai quali la legge attribuisce il compito di raccogliere ed elaborare dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e disciplina i criteri volti ad assicurare la gestione del ciclo di vita dei contratti attraverso piattaforme e servizi digitali definendo, nel rispetto del principio di autonomia, i rapporti con il sistema nazionale di digitalizzazione dei contratti pubblici. Tali criteri determinano altresì il regime di pubblicità degli atti4.
Note:
(4)Deliberazione del Collegio dei Questori del 25 settembre 2024 (Delibera attuativa del Collegio dei Questori ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (RAC).