Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 55
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(Certificati di collaudo)
- Si procede a collaudo quando la prestazione abbia ad oggetto forniture di beni e servizi il cui importo complessivo sia superiore ad euro 500.000, nonché negli altri casi in cui l’Amministrazione lo ritenga necessario.
- Il collaudo è effettuato da uno o più soggetti nominati dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione su proposta del consigliere Capo del Servizio competente, scelti discrezionalmente all’esterno o anche all’interno dell’Amministrazione, incaricati di eseguire le relative attività di verifica e riscontro e che non abbiano diretto o sorvegliato l’esecuzione delle forniture o comunque partecipato a tali atti e non abbiano partecipato alla conclusione del contratto.
- Nel caso di servizi o forniture oggetto di contratti di manutenzione o di somministrazione, qualora sia richiesto dalla natura della prestazione o dalle modalità occorrenti per la verifica dell’esatto adempimento, il consigliere Capo del Servizio competente può proporre di incaricare del collaudo il dipendente responsabile per l’esecuzione del contratto stesso.
- Il certificato di collaudo attesta che la fornitura è stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative previste dal capitolato, dal contratto e dagli eventuali atti aggiuntivi. Esso attesta altresì che i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi siano corrispondenti tra loro e con la dimensione, la forma, la qualità e la quantità delle forniture.
- Il certificato di collaudo è redatto e sottoscritto dal soggetto incaricato a norma dei commi 2 e 3. Esso è altresì sottoscritto dal consigliere Capo del Servizio competente, la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente. Resta a carico dell’esecutore materiale della verifica la responsabilità per le affermazioni afferenti al merito tecnico-amministrativo della prestazione eseguita. Il certificato di collaudo è sottoscritto per accettazione dal soggetto contraente, che può ivi aggiungere le istanze che creda di avanzare nel proprio interesse.
- Al certificato di collaudo è allegato ogni documento utile alla verifica dell’esecuzione della prestazione.