(Certificati di collaudo)

  1. Si procede a collaudo quando la prestazione abbia ad oggetto forniture di beni e servizi il cui importo complessivo sia superiore ad euro 500.000, nonché negli altri casi in cui l’Amministrazione lo ritenga necessario.
  2. Il collaudo è effettuato da uno o più soggetti nominati dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione su proposta del consigliere Capo del Servizio competente, scelti discrezionalmente all’esterno o anche all’interno dell’Amministrazione, incaricati di eseguire le relative attività di verifica e riscontro e che non abbiano diretto o sorvegliato l’esecuzione delle forniture o comunque partecipato a tali atti e non abbiano partecipato alla conclusione del contratto.
  3. Nel caso di servizi o forniture oggetto di contratti di manutenzione o di somministrazione, qualora sia richiesto dalla natura della prestazione o dalle modalità occorrenti per la verifica dell’esatto adempimento, il consigliere Capo del Servizio competente può proporre di incaricare del collaudo il dipendente responsabile per l’esecuzione del contratto stesso.
  4. Il certificato di collaudo attesta che la fornitura è stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative previste dal capitolato, dal contratto e dagli eventuali atti aggiuntivi. Esso attesta altresì che i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi siano corrispondenti tra loro e con la dimensione, la forma, la qualità e la quantità delle forniture.
  5. Il certificato di collaudo è redatto e sottoscritto dal soggetto incaricato a norma dei commi 2 e 3. Esso è altresì sottoscritto dal consigliere Capo del Servizio competente, la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente. Resta a carico dell’esecutore materiale della verifica la responsabilità per le affermazioni afferenti al merito tecnico-amministrativo della prestazione eseguita. Il certificato di collaudo è sottoscritto per accettazione dal soggetto contraente, che può ivi aggiungere le istanze che creda di avanzare nel proprio interesse.
  6. Al certificato di collaudo è allegato ogni documento utile alla verifica dell’esecuzione della prestazione.