Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 51
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(Modifica dei contratti in corso di esecuzione)
- Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione sono ammesse nei limiti consentiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente relativa ai contratti pubblici.
- In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- Per i contratti relativi ai lavori, il direttore dei lavori, previo parere del dipendente responsabile e sentito il progettista, trasmette al Servizio competente allo svolgimento dell’intervento la proposta di redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi e specificando tempi e costi aggiuntivi. Le perizie di variante, se comportino ulteriori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto approvato, sono sottoposte, ai sensi del comma 5, all’organo competente all’approvazione della spesa, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti. Negli altri casi, sono approvate dal Servizio competente allo svolgimento dell’intervento, previo accertamento della loro copertura finanziaria attraverso le somme, comprese nel quadro economico, a disposizione della direzione dei lavori per imprevisti ovvero, ove ne sia stato autorizzato l’utilizzo, attraverso le eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
- Le perizie di variante, se rilevanti sotto i profili relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, sono trasmesse al Responsabile per la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 23, comma 1.
- Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del consigliere Capo del Servizio competente, può altresì disporre nuovi interventi in aumento o in diminuzione o diversa destinazione di spese, già autorizzate, in rapporto ad esigenze sopravvenute nel corso dell’esecuzione, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 per cento dell’importo contrattuale, che abbiano copertura nelle somme a disposizione della direzione lavori già autorizzate e che non siano considerati varianti.
- Le modifiche in corso di esecuzione per i contratti relativi alle forniture e ai servizi, se comportino ulteriori spese rispetto a quelle autorizzate o a quelle previste nel programma settoriale approvato, sono sottoposte all’organo competente all’approvazione della spesa. Negli altri casi, il consigliere Capo del Servizio competente comunica al Collegio dei Questori le modifiche sostanziali apportate al contratto in corso di esecuzione.
- Le richieste di modifica ai contratti in corso di esecuzione, comprese quelle derivanti dalle procedure di cui al comma 2, sono trasmesse dal Servizio competente al Servizio Amministrazione e sono oggetto di atto aggiuntivo.
- Le proposte motivate di proroga dei contratti in corso di esecuzione sono trasmesse dal consigliere Capo Servizio competente al consigliere Capo del Servizio Amministrazione. Nel caso di lavori, il Consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento acquisisce il parere motivato del direttore dei lavori.