Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 56
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(Certificati di regolare esecuzione)
- Quando la prestazione abbia ad oggetto forniture o servizi il cui importo complessivo sia pari o inferiore ad euro 500.000, è predisposto un certificato di regolare esecuzione.
- Il certificato di regolare esecuzione attesta che la prestazione dedotta in contratto è stata regolarmente eseguita, secondo le indicazioni fornite nelle clausole negoziali. Ad esso è allegato ogni documento utile alla verifica dell’esecuzione della prestazione.
- Il certificato di regolare esecuzione è redatto e sottoscritto dal dipendente responsabile, anche nel caso in cui abbia diretto o sorvegliato l’esecuzione della prestazione o abbia comunque partecipato a tali attività. È sottoscritto altresì dal consigliere Capo del Servizio competente, la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente.
- Il certificato di regolare esecuzione non necessita della sottoscrizione per accettazione del soggetto contraente.