(Certificati di regolare esecuzione)

  1. Quando la prestazione abbia ad oggetto forniture o servizi il cui importo complessivo sia pari o inferiore ad euro 500.000, è predisposto un certificato di regolare esecuzione.
  2. Il certificato di regolare esecuzione attesta che la prestazione dedotta in contratto è stata regolarmente eseguita, secondo le indicazioni fornite nelle clausole negoziali. Ad esso è allegato ogni documento utile alla verifica dell’esecuzione della prestazione.
  3. Il certificato di regolare esecuzione è redatto e sottoscritto dal dipendente responsabile, anche nel caso in cui abbia diretto o sorvegliato l’esecuzione della prestazione o abbia comunque partecipato a tali attività. È sottoscritto altresì dal consigliere Capo del Servizio competente, la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente.
  4. Il certificato di regolare esecuzione non necessita della sottoscrizione per accettazione del soggetto contraente.