Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 13
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(Uffici della Segreteria generale, uffici e incarichi di coordinamento di livello equiparato)
- Agli Uffici della Segreteria generale, agli uffici e agli incarichi di coordinamento a questi ultimi equiparati costituiti nei Servizi e negli Uffici della Segreteria generale è preposto un consigliere con le modalità di cui all'articolo 46, comma 7(15).
- I consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale collaborano alla direzione e al coordinamento delle singole attività organizzate nell'ambito della Segreteria generale, assicurandone la conformità agli indirizzi del Segretario generale, nei confronti del quale sono direttamente responsabili.
- Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 2, i consiglieri preposti agli uffici e agli incarichi di coordinamento di livello equiparato: collaborano con il consigliere Capo Servizio nella programmazione dell'attività; sono responsabili verso il consigliere Capo Servizio per lo svolgimento dei compiti affidati; assicurano la rispondenza dell'attività agli obiettivi prefissati; gestiscono le risorse assegnate. Ai consiglieri di cui al presente articolo possono essere attribuiti ulteriori incarichi di coordinamento di specifiche attività.
- I consiglieri di cui al comma 3 convocano, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, riunioni dei dipendenti interessati, nelle quali informano gli stessi degli obiettivi da raggiungere, ne ascoltano il parere sulle modalità organizzative e comunicano le relative direttive.
Note:
(15)Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n.1591 del 5 aprile 2022.