(Unità operative e incarichi di coordinamento16)

  1. Le unità operative e gli incarichi di coordinamento sono dotati di autonomia funzionale sulla base delle direttive del consigliere Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria generale, Titolare di incarico individuale o del consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato responsabili.
  2. Alle unità operative e agli incarichi di coordinamento, individuati ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, sono preposti dipendenti di quinto e di quarto livello e segretari parlamentari di terzo livello, i quali rispondono del buon andamento al consigliere Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria generale, Titolare di incarico individuale o al consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato responsabile. La preposizione ad unità operative o ad incarichi di coordinamento non costituisce livello gerarchico.
  3. Alla preposizione ad unità operative e a incarichi di coordinamento, nonché alla revoca, provvede il Segretario generale, su proposta del consigliere Capo Servizio competente, ovvero del competente consigliere Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale.
  4. All'assegnazione del personale alle unità operative o agli incarichi di coordinamento si provvede con determinazione del consigliere Capo Servizio, sentito il consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato competente, ovvero con determinazione del consigliere Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale.
  5. I dipendenti preposti ad unità operative o ad incarichi di coordinamento convocano, ogni qual volta ne ravvisino la necessità, riunioni nelle quali informano i dipendenti interessati circa gli obiettivi da raggiungere, ne ascoltano il parere sulle tecniche e le procedure per conseguirli e definiscono le disposizioni operative. Di tali riunioni essi riferiscono al consigliere Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria generale, Titolare di incarico individuale o al consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato competenti.
  6. Quando una unità operativa o un incarico di coordinamento sono finalizzati al conseguimento di un obiettivo definito nel tempo, il dipendente preposto, a conclusione dei lavori e previa convocazione di una riunione ai sensi del comma 5, rimette una relazione al consigliere Capo Servizio competente o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale. L'incarico cessa quando la relazione, trasmessa dai suddetti consiglieri Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, è acquisita dal Segretario generale.
Note:

(16) Articolo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.