(Servizio Biblioteca)
  1. Il Servizio Biblioteca cura:
    • a) l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione e la classificazione delle opere e delle pubblicazioni;
    • b) la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario della Camera;
    • c) la predisposizione e la gestione di sale di consultazione e l'assistenza al pubblico;
    • d) l'informazione e la ricerca bibliografica, giurisprudenziale e legislativa nazionale, comunitaria, straniera e comparata;
    • e) le pubblicazioni a carattere bibliografico e legislativo;
    • f) il raccordo con il sistema bibliografico nazionale ed internazionale, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione per lo sviluppo dell'informazione in rete;
    • g) la partecipazione alla formazione e all'aggiornamento di archivi, anche informatici, nell'ambito del sistema informativo parlamentare e all'applicazione degli standard e delle tecnologie dell'informazione digitale;
    • h) le attività di informazione al pubblico per i profili di propria competenza.
  2. Il Servizio opera sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.
  3. Il consigliere Capo del Servizio Biblioteca è il Bibliotecario della Camera.