Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 38
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(Avvocatura) (43)
- L’Avvocatura rappresenta e difende l’Amministrazione e la Camera nei giudizi dinanzi agli organi di tutela giurisdizionale interni nonché alle giurisdizioni esterne.
- L’Avvocatura cura:
a) la consulenza giuridico-legale agli organi della Camera e al Segretario generale, anche in merito ai rapporti con gli enti controllati dalla Camera;
b) la predisposizione di memorie, su particolari profili giuridici o legali, a corredo di proposte di deliberazione sottoposte all’Ufficio di Presidenza;
c) l’assistenza ai Servizi e agli Uffici della Segreteria generale, in ordine a questioni giuridico-legali di rispettiva competenza; la predisposizione di pareri su schemi di atti negoziali e provvedimenti;
d) i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli avvocati del foro esterno per la predisposizione di pareri e per la eventuale richiesta di rappresentanza ed assistenza in giudizio nonché i rapporti con gli omologhi uffici degli altri organi costituzionali e degli altri enti. - All’Avvocatura è preposto un consigliere Capo Servizio.
- L’Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri generali per l’organizzazione dell’Avvocatura, compresi quelli per il ricorso a collaborazioni esterne. (44)
Note:
(43) Articolo modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.
(44) Il regolamento recante criteri generali di organizzazione dell’Avvocatura è stato approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001, e modificato con la deliberazione n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.