Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 7
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(Segretario generale)
1. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, tra i Vicesegretari generali, i consiglieri con funzioni di Capo Servizio ovvero i consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno sei anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4.
1-bis. L'incarico di Segretario generale ha la durata di sette anni. L'incarico non è rinnovabile né prorogabile(3).
2. Soppresso(4).
3. In caso di assenza o impedimento, o di vacanza della carica, il Segretario generale è sostituito provvisoriamente dal Vicesegretario generale a ciò delegato previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 8, comma 2(5).
4. Il Segretario generale:
a. cura la preparazione dei lavori parlamentari ed assiste il Presidente durante le sedute della Camera e del Parlamento in seduta comune;
b. tiene i rapporti con la Presidenza della Repubblica, con il Senato, con la Presidenza del Consiglio e con i Ministri;
c. redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il Regolamento, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo;
d. provvede alla conservazione degli atti delle sedute segrete;
e. riceve la proclamazione degli eletti da parte degli uffici centrali, nonché le proteste e i reclami elettorali;
f. partecipa alle sedute dell'Ufficio di Presidenza ed ha voto consultivo;
g. a norma dell'articolo 67 del Regolamento della Camera, risponde al Presidente di tutti i Servizi ed Uffici. A tal fine esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo di tutta l'attività dell'Amministrazione e può assumere la diretta trattazione di singole questioni;
h. ha la rappresentanza legale dell'Amministrazione;
i. è il Capo del personale e ne cura la disciplina;
l. propone al Presidente l'assegnazione ai singoli Servizi dei consiglieri con funzioni di Capo Servizio ed il loro trasferimento da un Servizio all'altro;
m. assegna ai vari Servizi ed Uffici il personale;
n. sottopone al Presidente i decreti e tutti gli atti di competenza del Presidente stesso e vi appone, quando occorre, la propria firma;
o. predispone annualmente per l'Ufficio di Presidenza la relazione sullo stato dell'Amministrazione, a cui è allegato il quadro dei Servizi, degli Uffici e degli altri incarichi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa(6);
p. dirige e cura le pubblicazioni della Camera.
5. L'Ufficio di Presidenza può, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Presidente della Camera, disporre la revoca dall'incarico di Segretario generale.
(3) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 22 dicembre 2014, resa esecutiva con D.P. n. 965 del 22 dicembre 2014.
(4) Comma soppresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 97 del 10 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 673 dell'11 dicembre 2002.
(5) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 25 giugno 2015, resa esecutiva con D.P. n. 1124 del 25 giugno 2015.
(6)Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.