(Unità operative interservizi e specifici incarichi di coordinamento)

  1. Con determinazione del Segretario generale possono essere istituite unità operative interservizi, per il perseguimento di obiettivi particolari. Il coordinatore è nominato dal Segretario generale e risponde dell'attività al Segretario generale medesimo o ad un Vicesegretario generale delegato.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere istituiti incarichi di coordinamento per la realizzazione di specifici progetti o obiettivi o per lo svolgimento di specifiche attività, non riconducibili alle competenze di singoli Servizi o Uffici della Segreteria generale. La determinazione del Segretario generale individua il livello di equiparazione degli incarichi.