Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 15
.
(Unità operative interservizi e specifici incarichi di coordinamento)
- Con determinazione del Segretario generale possono essere istituite unità operative interservizi, per il perseguimento di obiettivi particolari. Il coordinatore è nominato dal Segretario generale e risponde dell'attività al Segretario generale medesimo o ad un Vicesegretario generale delegato.
- Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere istituiti incarichi di coordinamento per la realizzazione di specifici progetti o obiettivi o per lo svolgimento di specifiche attività, non riconducibili alle competenze di singoli Servizi o Uffici della Segreteria generale. La determinazione del Segretario generale individua il livello di equiparazione degli incarichi.