(Servizio per il Controllo parlamentare)

  1. Il Servizio per il Controllo parlamentare cura:

    a) nell'ambito dell'Osservatorio sulla legislazione, la verifica tecnica, anche in base ai dati forniti dal Governo e dalle altre istituzioni competenti, sulla attuazione delle leggi nonché le attività di monitoraggio e di verifica delle politiche pubbliche; la rilevazione degli adempimenti che, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la normativa vigente attribuisce al Governo e ad altri enti con l'elaborazione dei relativi dati statistici;

    b) la verifica ed il controllo del seguito delle deliberazioni e delle iniziative parlamentari non legislative;

    c) la verifica dell’adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento;

    d) la verifica dell'adempimento delle norme concernenti il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici(24)
  2. Il Servizio opera sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3
Note:

(24) Comma modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.