(Vicesegretari generali)

  1. I Vicesegretari generali sono nominati, con decreto del Presidente, a scelta tra i consiglieri della Camera che abbiano superato da almeno quattro anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, su proposta del Segretario generale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nel numero massimo di cinque. L'incarico di Vicesegretario generale ha la durata di sette anni ed è rinnovabile con le modalità di cui al periodo precedente. I Vicesegretari generali che cessano dall'incarico permangono in servizio con la funzione di Capo Servizio(7).
  2. I Vicesegretari generali, ferme restando le attribuzioni dei consiglieri Capi dei Servizi, degli Uffici della Segreteria generale e Titolari di incarichi individuali, svolgono, su delega del Segretario generale, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell'Amministrazione. Per l'individuazione di tali settori il Segretario generale fa riferimento alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, e alle altre aree di intervento istituzionale dell'Amministrazione. Contestualmente alla formulazione della proposta di cui al comma 1, il Segretario generale comunica all'Ufficio di Presidenza i settori organici di attività il cui coordinamento intende delegare ai consiglieri di cui propone la nomina; comunica, altresì, le modifiche che intende apportare alle deleghe già attribuite. Il Segretario generale indica all'Ufficio di Presidenza il Vicesegretario generale cui intende delegare il compito di sostituirlo provvisoriamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera g), il Segretario generale può delegare ai Vicesegretari generali l'organizzazione e la cura di specifiche iniziative e progetti che investano le competenze di più Servizi o Uffici della Segreteria generale(8).
  3. Resta salva la facoltà del Segretario generale di riservare a sé il coordinamento di determinate attività nonché di avocare la trattazione di singole questioni.
  4. In riferimento ad esigenze dell'Amministrazione, il Segretario generale può delegare, per singoli atti, proprie funzioni a consiglieri Capi Servizio in materie attinenti alle loro competenze.
  5. Il Segretario generale, per assicurare l'unità di indirizzo dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla predisposizione e all'attuazione dei programmi operativi, riunisce periodicamente i Vicesegretari generali. Riunisce altresì i consiglieri Capi dei Servizi, degli Uffici della Segreteria generale e Titolari di incarichi individuali competenti in relazione agli argomenti da trattare.
Note:

(7) Comma modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 104 del 22 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 687 del 22 dicembre 2002, e n. 137 del 25 giugno 2015, resa esecutiva con D.P. n. 1124 del 25 giugno 2015. La medesima deliberazione n. 137 del 25 giugno 2015 ha disposto che i Vicesegretari generali in carica alla data di entrata in vigore della deliberazione stessa cessano dall'incarico il 31 dicembre 2015. L'incarico può essere rinnovato con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale; qualora ciò non avvenga, i predetti Vicesegretari generali permangono in servizio con la funzione di Capo Servizio.

(8)Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 25 giugno 2015, resa esecutiva con D.P. n. 1124 del 25 giugno 2015.