Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 21
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(Servizio Bilancio dello Stato)
- Il Servizio Bilancio della Stato cura:
a) la verifica tecnica delle quantificazioni degli effetti finanziari conseguenti ai progetti di legge, agli emendamenti e agli altri testi normativi;
b) la verifica tecnica dei dati relativi all'effettivo andamento degli effetti finanziari delle leggi in corso di gestione nonché di quelle la cui gestione si sia conclusa;(20)
c) la verifica tecnica delle stime sottostanti alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio e alle quantificazioni sugli andamenti dei flussi di finanza pubblica;
d) l'analisi ed il monitoraggio dei principali flussi di finanza pubblica.
- Il Servizio opera sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.
Note:
(20)Lettera sostituita con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.