(Servizio Studi)

  1. Il Servizio Studi cura:

    a) l'assistenza tecnico-documentaria agli organi parlamentari attraverso la ricerca, l'analisi e l'elaborazione della documentazione nazionale nonché, in collaborazione con gli altri Servizi interessati, della documentazione sulla normativa straniera e dell'Unione europea, a supporto delle relative attività;

    b) le verifiche tecniche relative all’istruttoria dei progetti di legge e degli schemi di atti normativi del Governo e al monitoraggio della legislazione vigente, in concorso con gli altri Servizi e Uffici della Segreteria generale interessati;

    c) l'Osservatorio sulla legislazione, in collaborazione con gli altri Servizi e Uffici della Segreteria generale interessati;

    d) il collegamento con gli istituti culturali e scientifici, nonché con centri di ricerca e di consulenza, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

    e) lo svolgimento di studi e ricerche e l'assistenza tecnico-documentaria, a richiesta, anche per i gruppi parlamentari e per i singoli deputati. (33)

  2. Il Servizio opera sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 3.
Note:

(33) Comma sostituito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.