Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 18
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(Servizio Amministrazione)
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Il Servizio Amministrazione cura:
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a)
la programmazione, secondo gli indirizzi ed i tempi indicati dal Collegio dei Questori, dell'attività amministrativa in relazione alle attività dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale, sulla base delle proposte da questi formulate;
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b)
l'istruttoria delle proposte di spesa per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori;
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c)
la definizione degli standard di acquisizione dei beni e servizi con riferimento alle attività dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale;
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d)
la definizione e la gestione delle procedure di individuazione dei fornitori e degli appaltatori; la predisposizione e la stipula dei contratti;
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e)
le autorizzazioni alla spesa, per quanto di competenza;
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f)
i collaudi.
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Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione esercita le funzioni di Segretario del Collegio dei Questori.