(Servizio Amministrazione)

  1. Il Servizio Amministrazione cura:

    a) la programmazione, secondo gli indirizzi ed i tempi indicati dal Collegio dei Questori, dell’attività amministrativa in relazione alle attività dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale, sulla base delle proposte da questi formulate;

    b) la gestione dell'Albo degli operatori economici;

    c) la definizione degli standard di acquisizione dei beni e servizi con riferimento alle attività dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale;

    d) l'individuazione del procedimento di selezione degli appaltatori, anche ai fini della sottoposizione al Collegio dei Questori delle decisioni di competenza, in collaborazione con i Servizi e gli Uffici della Segreteria generale interessati; la gestione delle relative procedure e dell'affidamento, previa verifica dei requisiti; la predisposizione e la stipula dei contratti;

    e) le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 24, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

    f) la nomina dei collaudatori.(18)
  2. Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione esercita le funzioni di Segretario del Collegio dei Questori.

Note:
(18) Comma sostituito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.