Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 35
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(Servizio per i Testi normativi) (35)
- Il Servizio per i Testi normativi cura:
a) la ricezione, la revisione formale e la stampa dei progetti di legge presentati;
b) l'assegnazione alle Commissioni dei progetti di legge e degli atti del Governo sottoposti al parere parlamentare;
c) la ricezione, la classificazione e la trasmissione alle Commissioni degli altri atti presentati alla Camera, ivi comprese le relazioni del Governo e di altri organi o enti;
d) la redazione tecnica e l’assistenza al coordinamento formale dei testi discussi e approvati dall'Assemblea, ivi compresi i messaggi legislativi;
e) la collaborazione con il Servizio Commissioni per le attività di redazione tecnica e di coordinamento formale dei testi discussi e approvati dalle Commissioni;
f) l'analisi e lo sviluppo delle metodologie e delle tecniche di redazione dei testi normativi e la connessa assistenza ai parlamentari.
(35) Articolo modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.