(Servizio per i Testi normativi) (35)

  1. Il Servizio per i Testi normativi cura:

a) la ricezione, la revisione formale e la stampa dei progetti di legge presentati;

b) l'assegnazione alle Commissioni dei progetti di legge e degli atti del Governo sottoposti al parere parlamentare;

c) la ricezione, la classificazione e la trasmissione alle Commissioni degli altri atti presentati alla Camera, ivi comprese le relazioni del Governo e di altri organi o enti;

d) la redazione tecnica e l’assistenza al coordinamento formale dei testi discussi e approvati dall'Assemblea, ivi compresi i messaggi legislativi;

e) la collaborazione con il Servizio Commissioni per le attività di redazione tecnica e di coordinamento formale dei testi discussi e approvati dalle Commissioni;

f) l'analisi e lo sviluppo delle metodologie e delle tecniche di redazione dei testi normativi e la connessa assistenza ai parlamentari.

 

Note:

(35) Articolo modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.