Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 30
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(Servizio Rapporti internazionali) (29)
- Il Servizio Rapporti internazionali cura:
a) i rapporti con le Assemblee internazionali cui partecipano delegazioni della Camera, con le istituzioni internazionali, con i Parlamenti e con gli organi costituzionali degli altri paesi;
b) l'assistenza alle attività e alle riunioni delle delegazioni parlamentari presso Assemblee internazionali e alle delegazioni della Camera in missione all'estero per incarico della Presidenza della Camera; in tale ambito collabora alle attività di supporto alla segreteria dell'Unione interparlamentare;
c) la documentazione sull'assetto, sulla organizzazione e sull'attività delle istituzioni internazionali; l'acquisizione della documentazione sulle attività delle predette istituzioni, a supporto delle attività di documentazione curata dagli altri Servizi e Uffici della Segreteria generale;
d) l'assistenza per le relazioni e per le iniziative di carattere internazionale della Presidenza della Camera e degli altri organi parlamentari, nonché le connesse attività organizzative e di supporto documentale, in collaborazione con gli altri Servizi e Uffici della Segreteria generale interessati;
e) la cooperazione con le Amministrazioni parlamentari estere, gli scambi formativi e i progetti di assistenza.
(29) Articolo modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.