(Incarichi individuali)

  1. Sono istituiti quali incarichi individuali: la Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale; la Segreteria del fondo di previdenza per il personale; l'incarico di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  2. Con decreto del Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale, possono essere altresì istituiti, con riferimento a specifiche esigenze organizzative, altri incarichi individuali, anche temporanei, posti alle dirette dipendenze del Segretario generale.
  3. Il Segretario generale prepone, con propria determinazione, agli incarichi di cui ai commi 1 e 2, equiparati agli incarichi di Capo Ufficio della Segreteria generale, consiglieri parlamentari che abbiano superato entrambe le verifiche di incremento di professionalità di cui agli articoli 46 e 57.