Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 32
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(Servizio per la Sicurezza) (32)
- Il Servizio per la Sicurezza cura:
a) le attività in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni;
b) i lavori concernenti i presìdi di sicurezza delle sedi e delle persone, gli impianti di sicurezza nonché la manutenzione e lo sviluppo degli apparati di sicurezza;
c) le verifiche di vulnerabilità del perimetro esterno, ivi compresa l'infrastruttura wi-fi, in collaborazione con il Servizio per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
d) l’organizzazione e l’impiego degli assistenti parlamentari;
e) l’elaborazione di progetti, studi e ricerche in materia di sicurezza;
f) la formulazione di proposte al Segretario generale e ai consiglieri Capi dei Servizi e degli uffici competenti per l’adozione di norme ed istruzioni operative;
g) l’adozione, in casi imprevisti ed urgenti, informandone tempestivamente il Segretario generale e, appena possibile, i consiglieri Capi dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale competenti, delle decisioni richieste dalle esigenze di tutela della sicurezza, anche impiegando direttamente il personale necessario;
h) la segreteria del Comitato per la sicurezza;
i) i rapporti con le forze di polizia e con gli organi dello Stato competenti in materia di sicurezza;
l) l'applicazione della disciplina riguardante il Registro dei rappresentanti di interessi;
m) il piano della mobilità, compresa la gestione delle aree di sosta nella disponibilità della Camera.
(32) Articolo modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.