(Servizio per la Sicurezza) (32)

  1. Il Servizio per la Sicurezza cura:

a) le attività in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni;

b) i lavori concernenti i presìdi di sicurezza delle sedi e delle persone, gli impianti di sicurezza nonché la manutenzione e lo sviluppo degli apparati di sicurezza;

c) le verifiche di vulnerabilità del perimetro esterno, ivi compresa l'infrastruttura wi-fi, in collaborazione con il Servizio per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

d) l’organizzazione e l’impiego degli assistenti parlamentari;

e) l’elaborazione di progetti, studi e ricerche in materia di sicurezza;

f) la formulazione di proposte al Segretario generale e ai consiglieri Capi dei Servizi e degli uffici competenti per l’adozione di norme ed istruzioni operative;

g) l’adozione, in casi imprevisti ed urgenti, informandone tempestivamente il Segretario generale e, appena possibile, i consiglieri Capi dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale competenti, delle decisioni richieste dalle esigenze di tutela della sicurezza, anche impiegando direttamente il personale necessario;

h) la segreteria del Comitato per la sicurezza;

i) i rapporti con le forze di polizia e con gli organi dello Stato competenti in materia di sicurezza;

l) l'applicazione della disciplina riguardante il Registro dei rappresentanti di interessi;

m) il piano della mobilità, compresa la gestione delle aree di sosta nella disponibilità della Camera.

 

Note:

(32) Articolo modificato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.