Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 32
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(Servizio per la Sicurezza)
- Il Servizio per la Sicurezza cura:
- le attività in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni;
- le attività inerenti alla protezione dei dati, in concorso con il Servizio Informatica e con i Servizi ed Uffici della Segreteria generale interessati;
- l'organizzazione e l'impiego degli assistenti parlamentari;
- l'elaborazione di progetti, studi e ricerche in materia di sicurezza;
- la formulazione di proposte al Segretario generale e ai consiglieri Capi dei Servizi e degli uffici competenti per l'adozione di norme ed istruzioni operative;
- l'adozione, in casi imprevisti ed urgenti, informandone tempestivamente il Segretario generale e, appena possibile, i consiglieri Capi dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale competenti, delle decisioni richieste dalle esigenze di tutela della sicurezza, anche impiegando direttamente il personale necessario;
- la segreteria del Comitato per la sicurezza;
- i rapporti con le forze di polizia e con gli organi dello Stato competenti in materia di sicurezza.