(Servizio per la Sicurezza)

  1. Il Servizio per la Sicurezza cura:

    1. le attività in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni;
    2. le attività inerenti alla protezione dei dati, in concorso con il Servizio Informatica e con i Servizi ed Uffici della Segreteria generale interessati;
    3. l'organizzazione e l'impiego degli assistenti parlamentari;
    4. l'elaborazione di progetti, studi e ricerche in materia di sicurezza;
    5. la formulazione di proposte al Segretario generale e ai consiglieri Capi dei Servizi e degli uffici competenti per l'adozione di norme ed istruzioni operative;
    6. l'adozione, in casi imprevisti ed urgenti, informandone tempestivamente il Segretario generale e, appena possibile, i consiglieri Capi dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale competenti, delle decisioni richieste dalle esigenze di tutela della sicurezza, anche impiegando direttamente il personale necessario;
    7. la segreteria del Comitato per la sicurezza;
    8. i rapporti con le forze di polizia e con gli organi dello Stato competenti in materia di sicurezza.