(Servizio per il Controllo amministrativo)

  1. Il Servizio per il Controllo amministrativo cura:

    a) il controllo di legittimità preventivo all'adozione degli atti amministrativi aventi effetti di spesa e degli atti amministrativi che comportino obbligazioni per l'Amministrazione;

    b) il controllo di legittimità in via successiva, volto alla verifica del rispetto dei termini dei procedimenti in relazione ai quali siano stati emessi certificati attestanti la regolare esecuzione di contratti di lavori o di erogazione di servizi e forniture;

    c) il controllo di risultato sulle attività dell'Amministrazione comprese negli strumenti della programmazione individuati dal Regolamento di Amministrazione e contabilità.(23)
  2. I controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono eseguiti, oltre che d'ufficio, su richiesta del Collegio dei Questori, del Segretario generale, ovvero su segnalazione del Servizio Tesoreria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2. Il Collegio dei Questori deve ricevere immediata comunicazione delle segnalazioni pervenute dal Servizio per il Controllo amministrativo e delle iniziative che l'Amministrazione intende assumere.
Note:

(23)Comma sostituito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 130 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1490 del 23 aprile 2025.