(Consiglieri Capi Servizio)

  1. La funzione di Capo Servizio è discrezionalmente attribuita, con decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, a consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno due anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4.
  2. Fermo restando il disposto dell'articolo 67 del Regolamento della Camera sulle competenze del Segretario generale, il consigliere con funzioni di Capo Servizio dirige, coordina ed è responsabile di un Servizio, come definito all'articolo 12, comma 1, programmandone gli obiettivi in relazione alle esigenze generali dell'Amministrazione e riscontrandone l'attuazione. Allo stesso spetta assicurare l'unitarietà del Servizio mediante l'equilibrato utilizzo delle risorse e l'omogeneità dei metodi e dei prodotti.
  3. Consiglieri con funzioni di Capo Servizio possono essere anche assegnati alla Segreteria generale, ovvero possono essere addetti agli incarichi di cui all'articolo 61, comma 3.
  4. Soppresso (9).
  5. Il consigliere Capo Servizio convoca periodicamente riunioni di servizio nelle quali informa i dipendenti degli obiettivi da raggiungere, ne ascolta il parere circa le modalità organizzative ed esecutive e comunica le direttive impartite. Di tali riunioni riferisce al Segretario generale, nonché alla competente sezione del Consiglio dei Capi Servizio.
  6. L'Ufficio di Presidenza può, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Segretario generale, deliberare la revoca dalle funzioni di consigliere Capo Servizio.
Note:

(9) Comma soppresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.