Regolamenti interni
Titolo II - Servizi ed uffici della Camera
Art. 9
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(Consiglieri Capi Servizio)
- La funzione di Capo Servizio è discrezionalmente attribuita, con decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, a consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno due anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4.
- Fermo restando il disposto dell'articolo 67 del Regolamento della Camera sulle competenze del Segretario generale, il consigliere con funzioni di Capo Servizio dirige, coordina ed è responsabile di un Servizio, come definito all'articolo 12, comma 1, programmandone gli obiettivi in relazione alle esigenze generali dell'Amministrazione e riscontrandone l'attuazione. Allo stesso spetta assicurare l'unitarietà del Servizio mediante l'equilibrato utilizzo delle risorse e l'omogeneità dei metodi e dei prodotti.
- Consiglieri con funzioni di Capo Servizio possono essere anche assegnati alla Segreteria generale, ovvero possono essere addetti agli incarichi di cui all'articolo 61, comma 3.
- Soppresso (9).
- Il consigliere Capo Servizio convoca periodicamente riunioni di servizio nelle quali informa i dipendenti degli obiettivi da raggiungere, ne ascolta il parere circa le modalità organizzative ed esecutive e comunica le direttive impartite. Di tali riunioni riferisce al Segretario generale, nonché alla competente sezione del Consiglio dei Capi Servizio.
- L'Ufficio di Presidenza può, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Segretario generale, deliberare la revoca dalle funzioni di consigliere Capo Servizio.
Note:
(9) Comma soppresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.