(Servizio per i Lavori e i beni architettonici) (23)

1. Il Servizio per i Lavori e i beni architettonici cura:

a. la programmazione, la progettazione e l'esecuzione di tutti i lavori edili, anche di minuto mantenimento, impiantistici, di restauro e manutenzione, riguardanti le sedi della Camera dei deputati, nonché le relative procedure di verifica;

a-bis. l'organizzazione e la gestione del Centro per l'assistenza agli utenti nel settore tecnico-impiantistico e manutentivo;

b. la tutela del patrimonio artistico ed architettonico della Camera dei deputati, per quanto non attribuito alla competenza del Servizio per la Gestione amministrativa;

c. le attività relative alla distribuzione degli spazi nelle sedi della Camera dei deputati.(24)

2. Per lo svolgimento delle sue attività, il Servizio può avvalersi di professionalità esterne adeguate alla natura degli interventi da effettuare.

 

Note:

(23) Articolo aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 726 del 5 febbraio 2003.

(24) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 15 novembre 2006, resa esecutiva con D.P. n. 440 del 16 novembre 2006.